Art. 8.
(Istituzione dei registri provinciali degli esperti in medicine complementari).

      1. Previa istruttoria degli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché dei medici veterinari, sono istituiti, con i soli oneri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, gli elenchi degli esperti per ogni singola medicina complementare.
      2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo i medici chirurghi, gli odontoiatri e i medici veterinari in possesso dei titoli previsti dalla presente legge.